Banca dati per le verifiche periodiche su impianti di messa a terra
Tra tutti le novità, di particolare rilevanza è l’istituzione della banca dati informatizzata dell’Inail per le verifiche periodiche su impianti di messa a terra, su dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e pericolo esplosioni (art. 36) al fine di digitalizzare la trasmissione delle verifiche ispettive ai sensi del D.P.R. 462/01.
Chi può fare le verifiche periodiche su impianti di messa a terra?
Con tale banca dati il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inail, per via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato di effettuare le verifiche periodiche su impianti elettrici di messa a terra, su dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e sugli impianti realizzati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione. Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive o in alternativa da Asl/Arpa. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
Gli organismi incaricati dal datore di lavoro per effettuare tali verifiche corrispondono all’Inail una quota pari al 5% della tariffa definita con decreto dell’Ispesl del 7 luglio 2005. Tale contributo serve – si legge nel Milleproroghe – «a coprire i costi legati alla gestione e al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche».
Nuovo tariffario per le verifiche degli impianti di messa a terra
Potenza in KW (classi di potenza) | Importi ministeriali |
Da 3 a 10 | 150,00 € + iva |
Da 11 a 15 | 200,00 € + iva |
Da 16 a 25 | 250,00 € + iva |
Da 26 a 50 | 300,00 € + iva |
Da 51 a 100 | 500,00 € + iva |
Da 101 a 150 | 600,00 € + iva |
Da 151 a 200 | 700,00 € + iva |
Da 201 a 250 | 850,00 € + iva |
Da 251 a 400 | 1200,00 € + iva |
Da 401 a 650 | 1350,00 € + iva |
Da 651 a 800 | 1500,00 € + iva |
Da 801 a 1000 | 1700,00 € + iva |
Oltre i 1000 tariffazione a tempo | 2000,00 € + iva |
Chi è sanzionabile nel caso in cui le verifiche non vengano effettuate?
Acclarato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge viene contestata al datore di lavoro da parte degli Enti di vigilanza.
Il datore di lavoro, per essere a norma di legge, deve possedere il verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione in modo da poterlo esibire prontamente durante i controlli.
In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01, le sanzioni previste sono:
– Arresto fino a tre mesi o
– Ammenda da € 258,23 a € 1.032,91, in caso di applicabilità dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01.
Tali sanzioni penali si applicano a tutte le persone dell’azienda perseguibili penalmente (ad esempio tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s., l’amministratore unico delle s.r.l., l’amministratore di condominio).
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