Il tuo condominio rispetta le nuove norme antincendio?
Dal 6 maggio 2019 tutti i condomini più alti di 12 metri sono obbligati a rispettare le nuove regole per la sicurezza antincendio – D.M. 25/01/2019.
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Dal 6 maggio 2019 sono in vigore le nuove norme per la sicurezza antincendio dei condomini sia di nuova costruzione che esistenti in base all’altezza dello stabile. I condomìni di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri devono seguire
nuove regole.
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Cosa dice la legge?
TUTTI I CONDOMINI SUPERIORI A 12 METRI DEVONO RISPETTARE LA NUOVA NORMATIVA PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO
D.M. 25/01/2019.
Dal 6 maggio 2019 sono in vigore le nuove norme per la sicurezza antincendio dei condomini sia di nuova costruzione che esistenti in base all’altezza dello stabile. I condomìni di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri devono seguire
nuove regole.
Qual è la normativa per la sicurezza antincendio dei condomini?
Il decreto 25 gennaio 2019 (D.M. 25/01/2019. I) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019 e contiene le integrazioni all’allegato del decreto n. 246 del 16 maggio 1987 sulle norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione.
Cos'é l'altezza antincendio?
E’ l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
Quali sono i requisiti di sicurezza antincendio per le facciate esterne?
Per interventi di rifacimento delle facciate con la realizzazione di un cappotto termico, le nuove norme devono essere osservate dal 6 maggio 2019.
Le disposizioni del decreto sono volte a ostacolare la propagazione di incendi attraverso le facciate, essendo le stesse elementi molto sensibili da questo punto di vista. Gli obiettivi sono:
- diminuire la possibilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio,
- diminuire la probabilità di incendio originato all’esterno dell’edificio,
- limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata.
Queste ultime disposizioni progettuali in merito agli interventi sulle facciate, si applicano a:
- edifici di civile abitazione di nuova realizzazione;
- edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
Le disposizioni NON si applicano, invece, agli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del decreto siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all’entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità.
Cosa sono i livelli di prestazione?
Il DM 25/01/2019 classifica gli edifici di civile abitazione in 4 categorie sulla base dell’altezza antincendio, assegnando a ciascuna categoria un livello di prestazione da rispettare. Gli edifici più alti hanno obblighi più severi.
Livello di prestazione 0 – per gli edifici con altezza tra i 12 e i 24 m
Occorre individuare i comportamenti corretti quotidiani e, in caso di emergenza, quelli volti a mantenere le condizioni di sicurezza. Tutti gli occupanti devono essere a conoscenza di questi comportamenti e devono essere in grado di applicarli.
In questo caso il responsabile dell’attività deve:
- identificare i comportamenti da tenere in caso d’incendio,
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio,
- esporre un’informativa riportante divieti e precauzioni, numeri telefonici da contattare per i servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio,
- mantenere efficienti i sistemi, i dispositivi, le attrezzature antincendio ed effettuare verifiche di controllo e manutenzioni.
L’occupante in condizioni ordinarie, deve:
- osservare le indicazioni sul foglio informativo,
- lasciare inalterata la fruibilità delle vie d’esodo.
L’occupante in condizioni d’emergenza deve seguire:
- le indicazioni per la chiamata di soccorso,
- le azioni per la messa in sicurezza degli impianti,
- le istruzioni per l’esodo degli occupanti,
- il divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione.
Livello di prestazione 1 – per gli edifici tra i 24 e i 54 m
In questo caso, la pianificazione dell’emergenza deve essere predisposta, comunicata e verificata. Occorre eseguire la valutazione dei rischi di incendio nel caso in cui vengano modificate strutture, finiture, rivestimenti delle facciate, impianti di isolamento termico e acustico.
Livello di prestazione 2 – per gli edifici tra i 54 e gli 80 m
Oltre agli adempimenti del livello 1, per gli edifici del livello 2 esiste l’obbligo di un impianto di segnalazione manuale e di allarme incendio con indicatori ottici e acustici.
Livello di prestazione 3 – per gli edifici oltre gli 80 m
Infine, per gli edifici di livello 3, oltre alle direttive del livello di prestazione 2, occorre che il responsabile dell’attività:
- designi il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio,
- designi il Coordinatore dell’emergenza, il quale possiede un attestato di idoneità tecnica,
- predisponga un centro di gestione dotato delle centrali per la gestione degli impianti antincendio e del sistema di allarme vocale.
Differenza tra nuovi e vecchi condomini
Le disposizioni, in vigore dal 6 maggio 2019 riguardano sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti. Per le nuove costruzioni le nuove regole entrano in vigore il 6 maggio 2019; gli edifici esistenti, invece, dovranno adeguarsi entro:
- maggio 2020, per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle volte a garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza,
- maggio 2021, per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
Responsabile della gestione della sicurezza antincendio
In sostanza, il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio pianifica e organizza le attività della gestione sicurezza antincendio, tra i suoi compiti:
- predispone le procedure gestionali ed operative delle misure antincendio preventive,
- aggiorna la pianificazione dell’emergenza,
- effettua il controllo periodico delle misure di prevenzione adottate,
- fornisce tutte le informazioni al Coordinatore dell’emergenza,
- segnala le non conformità e le inadempienze del sistema di sicurezza al responsabile dell’attività.
Coordinatore dell’emergenza
Il coordinatore dell’emergenza si interfaccia con i responsabili dei soccorritori, sorveglia la pianificazione di emergenza e controlla le misure di evacuazione.
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