Servizi antincendio
La sicurezza antincendio persegue l’intento di garantire un livello adeguato di protezione per tutte le tipologie di aziende e condomini determinato univocamente per l’intero territorio nazionale.
Valutazioni rischio incendio D.M. 10/03/98
Per una corretta gestione di prevenzione e protezione di sicurezza sul lavoro, una valutazione approfondita sul rischio incendio non deve assolutamente mancare. La valutazione del rischio incendio, redatta ai sensi del DM 10 marzo 1998, costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui agli artt. 17, 28 e 29 del dlgs. 81 del 9 aprile 2008. Pertanto, la valutazione del rischio d’incendio risulta essere un procedimento attraverso il quale vengono definiti i livelli di rischio nei luoghi di lavoro, le azioni e le misure per minimizzarli portando il rischio ad un livello accettabile.
Una volta definito il livello di rischio, basso, medio o alto, è possibile predisporre un piano permanente composto da addetti specializzati che si occupano di: controllare gli ambienti di lavoro, identificare i pericoli e agire adeguatamente in caso di sviluppo di un focolaio o, più generalmente, di intervenire al verificarsi di un’emergenza, anche se di natura diversa dall’incendio (terremoti, crolli, allagamenti).
Il processo di analisi e valutazione si conclude con l’analisi di tollerabilità, la gestione dei rischi residui e l’individuazione delle azioni di miglioramento. In sintesi la valutazione globale del rischio incendio prevede i seguenti passaggi:
- studio delle caratteristiche del sistema;
- identificazione dei possibili scenari d’incendio;
- identificazione delle conseguenze;
- valutazione delle diverse conseguenze per ogni evento.
In conclusione, risulta evidente che, per limitare il rischio incendio, occorre intervenire sui questi fattori: formazione, scelta dei sistemi e dei materiali, protezione attiva e passiva, mezzi di spegnimento adeguati che sulla limitazione delle conseguenze con misure di atte a prevenire danni alle persone, all’ambiente, agli animali, alla struttura e alle attrezzature aziendali.
Piani di emergenza ed evacuazione D.M. 10/03/98
Sulla base delle prescrizioni sopra citate e dell’esito della valutazione del rischio d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un Piano di Emergenza elaborato in conformità ai criteri dell’allegato VIII del D.M. 10/03/98.
L’elaborazione del Piano di Emergenza è obbligatoria per tutti i luoghi di lavoro ove sono occupati 10 o più dipendenti ed in quelli ove si esercitano attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/11 quindi che hanno un livello di rischio classificato medio o alto. Quindi, il Piano di Emergenza è uno strumento operativo importante che serve per pianificare e attuare tutte le operazioni da compiere per una corretta gestione degli incidenti, siano essi infortuni, incendi, fughe di gas o qualsiasi evento calamitoso che determina la necessità di abbandonare la struttura, con l’obiettivo di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio.Nella formulazione del piano è prevista anche la predisposizione e l’affissione di mappe denominate Piani di evacuazione.
Le planimetrie dei vari locali indicano le vie d’uscita, scale, ascensori, quadri elettrici, aree sicure, ubicazione apprestamenti e mezzi antincendio e l’area esterna intesa come punto di ritrovo in caso di evacuazione.
Redazioni Certificati di prevenzioni incendi e rinnovi D.P.R. 151/11
Rientrano nel campo di applicazione dell’allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, un elenco di 80 attività, denominate “attività soggette“, considerate a maggior rischio d’incendio, che sono sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco quindi con un livello di rischio classificato medio o alto.Il nuovo regolamento, oltre ad aggiornare l’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, introduce procedimenti differenziati per le 3 categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio. In particolare:
- la categoria A comprende quelle attività che possiedono una regola tecnica di riferimento e un limitato livello di complessità, in termini di consistenza dell’attività e di quantitativi di materiale presente. Per questa categoria occorre presentare la scia antincendio;
- nella categoria B sono inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria C. Per questa categoria occorre presentare l’Esame progetto e la scia antincendio;
- nella categoria C sono inserite le attività con un livello di complessità elevato, a prescindere dalla presenza o meno della regola tecnica. Per questa categoria occorre presentare l’Esame progetto e la scia antincendio con l’obbligo di sopralluogo dei VVF per parere favorevole.
Valutazione dell’esame progetto (art. 3 DPR 151/2011)
L’esame progetto è riservata alle “attività soggette” di categorie B e C, devono presentare al Comando la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. Se la documentazione risulta incompleta o irregolare, il Comando può richiedere un’integrazione della documentazione entro 30 giorni.
SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 4 DPR 151/2011)
Per le attività comprese nelle categorie A, B e C, a lavori ultimati e prima di esercire l’attività, occorre richiedere il controllo di prevenzione incendi inoltrando la seguente documentazione:
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- l’asseverazione a firma di professionista abilitato, completa delle dichiarazioni e certificazioni riportate nel seguito; nel caso di modifiche ad un’attività senza aggravio di rischio deve essere presente una dichiarazione di non aggravio di rischio con la firma del tecnico abilitato;
- la relazione tecnica e gli elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell’Allegato I, lettera B del DM 7/8/2012 per le attività soggette di categoria A)
- la dichiarazione del responsabile dell’attività sull’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio, nel caso in cui il progetto sia stato realizzato con le metodiche della Fire Safety Engineering (approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio).
Rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 3 DPR 151/2011)
La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio è inviata al Comando, ogni 5 anni, per tutte le attività, ad esclusione delle attività n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 per le quali è prevista una cadenza temporale pari a 10 anni. Dovranno essere inoltrati al Comando, prima della scadenza:
- l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio a firma del titolare dell’attività o del rappresentante legale,
- l’asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità a firma di professionista antincendio.
I nostri servizi antincendio
I nostri tecnici esperti sono in grado di supportarvi anche per:
- la scelta della tipologia e quantità dei mezzi di spegnimento, a seconda delle lavorazioni e dei materiali presenti in azienda;
- la progettazione di impianti di rivelazione e allarme, impianti di spegnimento automatici, reti idranti e naspi antincendio, in conformità con le pertinenti norme UNI;
- la consulenza antincendio per le nuove realizzazioni oppure per l’adeguamento di strutture esistenti;
- le prove e le verifiche di idranti e naspi antincendio con la relativa perizia giurata;
- l’emissione delle Certificazioni ai sensi della ex Legge 818/84;
- le pratiche di autorizzazione per le attività soggette a verifica da parte della Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
FAQ
Rispondiamo alle principali domande che spesso le persone si fanno sulla sicurezza antincendio.
Che cos'é la Valutazione del rischio incendio?
È la valutazione specifica del rischio di incendio che deve essere integrata nel DVR – Documento di Valutazione dei Rischi.
Cos'é un Piano di Emergenza e di Evacuazione?
Il Piano di Emergenza e di Evacuazione (PEE) è un documento sintetico, a disposizione di tutti i lavoratori, che contiene le indicazioni necessarie in caso di emergenza.
Che cos'é la SCIA?
La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – è il documento che permette alle attività che la presentano di provare il rispetto degli adempimenti normativi antincendio.
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