Dopo 24 anni di onorata carriera, va in pensione la norma che regolamentava la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, D.M. 10 marzo 1998, lasciando il posto al giovane decreto, D.M. 02/09/2021, delineando nuove procedure di analisi del rischio.

La nuova norma, entrata in vigore il 04 ottobre 2022, introduce l’obbligo per il datore di lavoro di adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio oltre che in emergenza. Sarà pertanto obbligatorio redigere, con l’ausilio di personale qualificato, un registro in cui elencare tutte le attività manutentive, per esempio: estintori, idranti, interruttori differenziali, luci d’emergenza, uscite d’emergenza, vie di esodo sgombre e prove di evacuazione, mirate al mantenimento degli impianti in efficienza per ridurre il rischio di incendio. Tale registro dei controlli antincendio dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.

Si sottolinea altresì che una delle principali novità introdotte da questo decreto consiste nel fatto che il rischio d’incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.

Il Piano di emergenza ed evacuazione, che si effettuava soltanto per le attività che occupavano più di 10 lavoratori o soggetti a CPI, ora andrà predisposto per tutte le “attività aperte al pubblico caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero di lavoratori”, in aggiunta a specifiche prove d’evacuazione da ripetersi con cadenza annuale.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano nelle casistiche precedenti, il Datore di lavoro non sarà obbligato a redigere il suddetto piano ma dovrà adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e da riportare nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

A riguardo il 29 ottobre 2022 entrerà in vigore il D.M. 03/09/2021 che delineerà una nuova procedura di analisi del rischio, guidandoci proprio nelle modifiche da apportare al DVR in merito al rischio incendio nei luoghi di lavoro a rischio basso.

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