È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 127/2021, che dispone, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza), l’obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19 (Green Pass) per l’accesso ai locali in cui si svolge attività lavorativa privata.

Quando viene rilasciato il Green Pass

Si premette che il Green Pass è rilasciato in caso di:

  1. avvenuta vaccinazione, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino: la validità decorre dal 15° giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
  2. avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo (seconda dose o dose unica): la validità è di 12 mesi;
  3. effettuazione di tampone con esito negativo: la validità è di 48 ore dall’esecuzione del test in caso di test antigenico rapido o campione salivare e di 72 ore in caso di test molecolare

Obbligo del Green Pass in breve

Lavoratori soggetti all’obbligo: a partire dal 15 ottobre, e fino al 31 dicembre, chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato – a prescindere dal tipo di contratto (lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo) – deve possedere ed esibire il Green Pass su richiesta del datore di lavoro (o suo delegato) per potere accedere ai locali in cui si svolge la suddetta attività lavorativa.

L’obbligo riguarda anche i tirocinanti, chi frequenta corsi di formazione o svolge attività di volontariato nei locali aziendali, clienti e fornitori. Sono soggetti all’obbligo anche i collaboratori familiari.

Eccezioni: non sono sottoposti all’obbligo di Green Pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica.

Modalità di controllo: entro il 15 ottobre, i datori di lavoro devono definire le modalità di effettuazione dei controlli sul possesso di Green Pass, e nominare con atto formale (in allegato) i soggetti incaricati del controllo e della contestazione delle eventuali violazioni, qualora non vi provvedano direttamente.

Il controllo, che può essere effettuato anche a campione, va effettuato prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro: resta quindi consentito effettuare il controllo anche all’interno dei locali aziendali, in un momento successivo.

Il controllo va effettuato anche su clienti e fornitori, e loro dipendenti (e, per questi ultimi, il controllo è effettuato anche dai rispettivi datori di lavoro).

Modalità operative di controllo: ad oggi, l’unica modalità prevista per il controllo è la verifica del codice QR riportato sul Green Pass tramite app ministeriale “VerificaC19”, liberamente scaricabile da App Store e Play Store.

Il controllo è istantaneo, va fatto in presenza e non comporta la conservazione del certificato.

Conseguenze in caso di mancanza di Green Pass

Il lavoratore che comunica di non essere in possesso di Green Pass, o che risulta privo di Green Pass al momento del controllo, è “assente ingiustificato” (da leggere come: “assente non retribuito”) fino alla presentazione del Green Pass.

Per lo stesso periodo, il lavoratore è sospeso dalla retribuzione, ma non può subire provvedimenti disciplinari.

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza il datore di lavoro può sospendere il lavoratore e assumere altra persona in sostituzione; il contratto di sostituzione può avere una durata massima di 10 giorni, rinnovabili solo una volta, e comunque non può terminare oltre il 31 dicembre.

Sanzione

il datore di lavoro che non verifica il possesso di Green Pass, o che non ha organizzato la procedura di controllo, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1.000.

Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green Pass è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 1.500.

Cosa può fare il datore di lavoro prima del 15 ottobre?

Due cose:

  1. allertare i propri dipendenti e/o clienti e fornitori che dal 15 ottobre l’accesso ai locali aziendali non sarà consentito in assenza di Green Pass (v. in allegato format di informativa per dipendenti); 
  2. predisporre la procedura di controllo, pertanto valutare quale, o quali lavoratori possano essere delegati al controllo e quando (prima dell’accesso in azienda la mattina)

Cosa non può fare il datore di lavoro prima del 15 ottobre?

Poiché sia l’effettuazione di tampone, sia la vaccinazione costituiscono dati sanitari, prima del 15 ottobre valgono gli ordinari divieti in materia di accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro. Pertanto, prima di tale data, il datore di lavoro non può:

  1. chiedere al lavoratore se è vaccinato o meno;
  2. chiedere al lavoratore se ha effettuato o meno il tampone;
  3. chiedere al lavoratore se è già in possesso di Green Pass, o farselo inviare

Cosa non può fare il datore di lavoro anche dal 15 ottobre in avanti?

Anche dopo il 15 ottobre il datore di lavoro

  1. non potrà chiedere al lavoratore se è vaccinato o meno;
  2. potrà (anzi, dovrà) chiedere al lavoratore di esibire il Green Pass;
  3. non potrà tuttavia richiedere la motivazione sulla base della quale il Green Pass è rilasciato (vaccinazione, tampone negativo o guarigione), neanche per il tramite del medico competente, ove presente.

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