Da sempre immatricolare, collaudare, verificare e certificare attrezzature, macchine ed impianti sono state attività fondamentali per garantire la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l’incolumità dei lavoratori, senza dimenticare la salvaguardia dell’ambiente.

Come avveniva prima la denuncia degli impianti?

Fino a poco tempo fa, la denuncia degli impianti elettrici avveniva tramite comunicazione scritta (raccomandata o pec) sulla messa in servizio degli impianti elettrici installati in ambienti di lavoro, pubblici o privati, per i quali si configuri un’attività lavorativa cui sia applicabile il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (presenza di lavoratori subordinati e/o autonomi e/o soggetti equiparati).

La comunicazione di messa in servizio doveva pervenire entro 30 giorni dalla data di messa in servizio dell’impianto, tramite apposito modello Inail allegando dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e relativo progetto nei casi in cui sia previsto.

Come avviene ora la denuncia degli impianti?

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 riguardante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica“ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, l’art. 36 introduce importanti modifiche al D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 2001, riguardanti verifiche obbligatorie degli impianti di terra degli impianti elettrici effettuati da parte di Arpa o Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed Accredia.

Si rammenta l’obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare la denuncia del proprio impianto di terra all’INAIL attraverso il portale CIVA (oneri pari a 30 €) e delle verifiche periodiche di tale impianto inserendo il nominativo dell’Organismo incaricato nel nuovo database.

Vengono inoltre istituite le tariffe per l’effettuazione dell’attività di verifica ai sensi del D.P.R. 462/01 in funzione delle fasce di potenza degli impianti elettrici e sono integrate ove applicabile dai costi di trasferta per personale e strumentazione, da oneri per analisi documentale e da oneri forfettari di missione.

L’organismo incaricato della verifica dovrà corrispondere all’INAIL una quota pari al 5% della tariffa definita dal Decreto al fine di compensare i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati INAIL informatizzata delle verifiche.

L’art. 87 del D.Lgs. 81/08 prevede per il datore di lavoro, nel caso di una mancata effettuazione delle verifiche previste dalla legge del D.P.R. 462/2001 e per la mancanza di controlli degli impianti elettrici e di protezione delle scariche atmosferiche, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 750,00 ad € 2.500,00.

Pensando di fare cosa gradita, abbiamo realizzato un servizio dedicato per l’effettuazione dell’immatricolazione, inserimento del nominativo dell’Organismo e le opportune Verifiche Periodiche sugli impianti elettrici e di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 grazie alla collaborazione con un Organismo (Gt Verifiche Srl – Unità Territoriale Eco Certificazioni Spa).